La figura del Preposto per la sicurezza nasce nel 1994 con il D.Lgs. 626.
Nel 1996 una sentenza della Corte di Cassazione sancisce che il preposto è tenuto a collaborare con l’imprenditore e quindi, fare presente le carenze in tema di prevenzione, riscontrate nel luogo di lavoro.
Secondo quanto stabilito degli artt. 19 e 37 del D.Lgs 81/08 il preposto deve frequentare appositi corsi di formazione.
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sancisce che la formazione del preposto deve comprendere quella dei lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, la cui durata minima è di 8 ore e dove devono essere trattate le seguenti tematiche:
- principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
- relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- incidenti e infortuni mancati;
- tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori;
- valutazione dei rischi dell’azienda;
- individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.